Si susseguono le pronunce dei Tribunali italiani chiamati ad interpretare le eccezioni all'attuale divieto di spostamento fra Comuni e Regioni quando è in gioco il diritto del minore alla bigenitorialità.
E, come già visto nel precedente articolo (reperibile al link https://www.studiofacciopolleri.it/2020/04/18/il-diritto-di-frequentazione-dei-genioti-in-tempi-di-covid19/), le decisioni continuano a non essere uniformi.
Facciamo due esempi.
Il Tribunale di Trento, con decreto emesso il 6/04/2020, ha disposto la provvisoria sospensione degli incontri dei figli con il padre per tutta la durata del divieto di spostamento ritenendo che "nel novero delle dette eccezioni non rientri l'esercizio del diritto/dovere dei genitori di frequentazione con i figli minori non stabilmente conviventi: la ratio delle misure adottate ... induce a optare per una interpretazione restrittiva della detta disposizione normativa (cfr DPCM 22/3/2020 e 1/04/2020) e, quindi, nel contemperamento di contrapposte esigenze, a considerare prevalente quella di salvaguardia del bene primario della salute".
Di diverso avviso, invece, è il Tribunale di Pescara, che, con provvedimento del 22/04/2020, ha autorizzato un padre, che non vedeva il figlio dal 24 febbraio a causa delle restrizioni di natura sanitaria, a tenerlo con sé per una settimana al mese fino al termine dell'emergenza, con implicita autorizzazione a spostamenti da una Regione all'altra.
Vi terremo informati sull'evoluzione giurisprudenziale della dibattuta questione.
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